Statuto del Gassosa

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Gruppo di Acquisto Solidale
Recanati – Porto Recanati – Loreto – Potenza Picena

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Gruppo di Acquisto Solidale Gassosa APS

ART. 1 (Denominazione-sede-durata)

Statuto dell’Associazione non riconosciuta denominata “GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE GASSOSA”, di seguito indicata anchecome “Associazione” ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Recanati (MC) Via Campo dei Fiori snc. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Recanati (MC) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie. L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”)

A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Gruppo di Acquisto Solidale Gassosa APS” oppure “Gruppo di Acquisto Solidale Gassosa associazione di promozione sociale”. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS”negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 3 (Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro, ha carattere aperto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza e con modalità mutualistiche, di una o di più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art.5 del d.lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nello l’attività dell’Associazione è svolta a: a) promozione del consumo responsabile come strumento per adottare uno stile di vita improntato alla sobrietà, alla sostenibilità ambientale e sociale e alla solidarietà; b) promozione del consumo e della diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili e solidali; c) sostegno dei piccoli produttori biologici, preferibilmente locali, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un’equa remunerazione, prevedendo anche la possibilità di un pre-finanziamento sugli ordini in essere e di contributi di solidarietà a titolo gratuito in caso di effettive necessità; d) promozione della solidarietà’ tra i soci. L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

– acquisti collettivi di beni, prodotti e servizi e la distribuzione degli stessi senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente ai soci aderenti, ad eccezione della copertura dei costi di gestione, con finalità etiche, di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 266 – 267 della legge 24.12.2007 n. 244;

– assistenza ed informazione ai soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalità’ di produzione e di distribuzione, “ricette” per l’uso, impatto ambientale, ecc.);

– promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;

– partecipazione ai processi di Economia Solidale in atto nel territorio quali i Distretti di Economia solidale (DES), la Rete di Economia Etica e Solidale (REES Marche), il progetto Furgoncino Solidale.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

sponsorizzazioni;

organizzazione di eventi culturali e di promozione in ambito alimentare;

la somministrazione di alimenti e bevande, quale attività strettamente complementare a quelle di interesse generale, svolte a favore degli associati e familiari conviventi;

ogni altra operazione commerciale, finanziaria, immobiliare atta al raggiungimento dello scopo sociale

L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche ed enti giuridici (APS, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro), nei limiti previsti dall’articolo 35 del Codice del Terzo Settore ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L’eventuale rigetto va motivato e comunicato all’interessato che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

frequentare i locali dell’associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa, qualora prevista, secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;

comunicare tempestivamente la variazione dei dati anagrafici atteso che gli stessi risultano indispensabili ai fini di ogni comunicazione e/o convocazione associativa.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie contro deduzioni. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 90 giorni prima. Il mancato versamento della quota associativa, qualora prevista, secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea costituisce causa di esclusione. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 (Organi)

Sono Organi dell’associazione:

l’Assemblea;

l’Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

il Presidente;

l’Organo di Controllo.

ART. 8 (Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 90 giorni, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. In caso di associato minorenne il diritto di voto, sino al compimento della maggiore età, è esercitato per il tramite dei genitori. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. E’ possibile l’intervento in assemblea degli associati anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene alternativamente mediante comunicazione scritta, mail, comunicazione sul nostro sito web (ove istituito), avviso con sms o affissione avviso in bacheca, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e il Revisore;

b) approva il bilancio;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

e) approva gli eventuali regolamenti;

f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

g) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono

all’esclusione di un associato;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 9 (Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

promuovere e organizzare gli eventi associativi;

compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea di competenza di altri organi.

L’Organo di amministrazione può attribuire ad uno o più componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7 determinato dall’Assemblea in sede di nomina. Durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, eventualmente un Segretario ed un Tesoriere. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. La carica di Consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In tale circostanza la presidenza spetterà di diritto al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente ovvero, in assenza di entrambi, al Consigliere più anziano. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 (Organo di controllo)

L’Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delleoperazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi , proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dall’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;

registro dei volontari, qualora presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, quando ne ricorrano i presupposti;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone espressa richiesta all’Organo di amministrazione.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto e confermato.

Recanati li 03/03/2026

 

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